Accessibilità e sanzioni: normative e conseguenze per imprese e PA

Sanzioni e Accessibilità Digitale - PA e Privati | UserWay

Orientarsi tra le diverse normative in materia di accessibilità significa comprendere responsabilità e obblighi in capo alle organizzazioni, siano esse pubbliche o private.

Ma cosa accade se la conformità non viene raggiunta, o peggio, vi è una inosservanza delle leggi?

In questo articolo approfondiamo l’aspetto legato alle sanzioni nel contesto dell’accessibilità, prendendo a riferimento quanto stabilito dalle leggi nazionali e internazionali.

Le sanzioni per le imprese private

Per quanto riguarda l’ambito dei prodotti e servizi, e quindi delle sanzioni in capo ai privati, il riferimento è l’European Accessibility Act, la direttiva europea 2019/882 che estende le regole sull’accessibilità anche al mondo privato. 

La direttiva viene recepita in Italia dal Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 che prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità per prodotti e servizi.

La competenza per l’accertamento delle violazioni e le sanzioni conseguenti spetta all’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, per ciò che riguarda servizi e siti web, e al Ministero per lo sviluppo economico (art.18 D.Lgs 82/2022) per ciò che riguarda i prodotti.

Le principali disposizioni relative alle sanzioni sono le seguenti:

  1. Sanzioni amministrative: sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i produttori, distributori e fornitori di servizi che non rispettano i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto. Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione e alla dimensione dell'azienda coinvolta.
  1. Sorveglianza del mercato: le autorità competenti per la sorveglianza del mercato possono imporre sanzioni alle aziende che non ottemperano agli obblighi di conformità. Esse possono anche ordinare il ritiro dal mercato di prodotti non conformi o il divieto della loro commercializzazione.
  1. Recidiva: in caso di recidiva, ovvero se l'azienda ripete l'infrazione dopo essere già stata sanzionata, le pene possono essere aumentate. Le autorità hanno il potere di intensificare le misure per garantire il rispetto della normativa.
  1. Non conformità nelle valutazioni: se un organismo notificato certifica la conformità di un prodotto o servizio che in realtà non rispetta i requisiti, esso può essere soggetto a sanzioni. Questo include anche la sospensione o la revoca della notifica.

Queste misure sono state introdotte per garantire che i prodotti e i servizi siano accessibili alle persone con disabilità, in linea con la direttiva (UE) 2019/882.

Importi delle sanzioni

Va ricordato che la Legge Stanca e successive modificazioni aveva già introdotto l’obbligo per le aziende con un fatturato medio negli ultimi 3 anni di attività superiore ai 500 milioni di euro, per le quali è prevista una sanzione pecuniaria fino al 5% del fatturato

A ciò si aggiunge quanto indicato nell’art. 24 del D.Lgs 82/2022, che stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie possono variare in base alla gravità della violazione e alla dimensione dell'azienda coinvolta. Le autorità competenti possono anche ordinare il ritiro dal mercato di prodotti non conformi.

Le casistiche suscettibili di sanzioni sono dunque:

  1. Violazione delle disposizioni di accessibilità: gli operatori economici che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 3, 6 (commi 1-8), 8 (commi 1-7), 9 (commi 1-4), 10 e 12 (commi 1-4) sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 5.000 a 40.000 euro, in base alla gravità della non conformità, al numero di unità di prodotti o servizi non conformi, e al numero di utenti coinvolti.
  1. Inosservanza delle disposizioni dell'autorità di vigilanza: gli operatori economici che non ottemperano alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 21, comma 4, sono puniti con sanzioni di importo da 2.500 a 30.000 euro.
  1. Mancanza di collaborazione: gli operatori economici che non collaborano con le autorità competenti nelle attività di verifica e controllo (come specificato negli articoli 6, comma 9; 7, comma 1; 8, comma 8; 9, comma 5; 11; 12, comma 5; e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo) sono soggetti a sanzioni da 2.500 a 30.000 euro, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la responsabilità per un illecito amministrativo o penale.

Le sanzioni non si applicano ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Dopo aver esaminato le sanzioni che riguardano le imprese private, è importante considerare anche le conseguenze per la pubblica amministrazione. Le normative italiane stabiliscono sanzioni specifiche per le PA che non rispettano i requisiti di accessibilità.

Le sanzioni per la Pubblica Amministrazione 

L’ articolo 9 della Legge Stanca (legge 9 gennaio 2004, n. 4) stabilisce le sanzioni per l'inadempimento dei requisiti di accessibilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. 

Queste sono misure di tipo disciplinare nei confronti di dirigenti responsabili dell'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, che possono essere soggetti a provvedimenti come rimproveri  verbali, censura e revoca dell’incarico, nei casi più gravi.

Si fa inoltre notare che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Stanca, i soggetti pubblici e privati destinatari della legge «non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti stabiliti dalle linee guida». 

In altre parole, questo significa che se un contratto, ad esempio, di sviluppo o aggiornamento di un sito web non prevede il rispetto delle linee guida dell’AgID, è nullo, con tutto ciò che ne consegue sul piano giuridico. La possibilità di dichiarare nullo il contratto viene ribadito anche dalla circolare AgID n.3 del 2022. 

Altri riferimenti normativi

Il decreto-legge n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni. In particolare l’articolo 9 comma 9 stabilisce che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili (ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009), comportando responsabilità dirigenziale e disciplinare  (ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni), ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

In caso di contestazione della dichiarazione di accessibilità della PA è possibile fare ricorso al Difensore civico per il Digitale, la figura preposta alla tutela dei diritti digitali dei cittadini, attivando così la procedura di attuazione. Se a seguito dell’istruttoria sono ravvisate violazioni al responsabile viene concesso un termine entro il quale deve eliminare le infrazioni; se allo scadere del termine la violazione persiste, l’Agenzia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere fino al 5% del fatturato, come espressamente indicato dalla Legge Stanca 4/2004 all’art. 9 1-bis.

Come evitare sanzioni e raggiungere la conformità in materia di accessibilità

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