L'accessibilità rappresenta un pilastro fondamentale per garantire l'equità e l'inclusione nell'ambiente digitale. Tuttavia, talvolta, ci si imbatte in situazioni in cui rispettare integralmente le prescrizioni può comportare una sfida.
È qui che entra in gioco il concetto di onere sproporzionato, una deroga prevista dalla legge italiana in materia di accessibilità, che consente di esentare soggetti erogatori da determinati adempimenti qualora questi risultino eccessivi o incompatibili con le loro risorse o finalità.
In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature dell'onere sproporzionato, definendo i criteri per la sua applicazione, i motivi legittimi che lo giustificano e le soluzioni alternative che consentono comunque di garantire una massima accessibilità possibile.
L’onere sproporzionato per le imprese
L'onere sproporzionato per le imprese viene citato nell’articolo 13 del D.lgs 82/2022 che recepisce e attua le indicazioni contenute nella direttiva UE 2019/882, meglio nota come European Accessibility Act, che estende gli obblighi di conformità anche alle aziende private.
Secondo quanto indicato all’interno del decreto, gli operatori economici devono conformarsi ai requisiti di accessibilità solo nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato. Nel caso si ritenga di ricorrere all’onere sproporzionato, occorre valutare se questa condizione ricorre utilizzando criteri specifici (indicati nel decreto all’Allegato V) e avvisare le autorità competenti. La valutazione deve essere documentata e conservata per almeno cinque anni, e rinnovata ogni volta che il servizio subisce modifiche, su richiesta delle autorità competenti o almeno ogni cinque anni.
Le microimprese che trattano prodotti sono esentate dal requisito di documentare la valutazione, ma devono fornire elementi di fatto relativi alla valutazione, se richiesto dagli organi competenti.
L’onere sproporzionato non si applica agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati per migliorare l'accessibilità.
Quando ricorrere all’onere sproporzionato?
È cruciale comprendere che l'invocazione dell'onere sproporzionato non deve essere interpretata come una giustificazione per l'inattività, ma piuttosto come un'opzione che può essere attuata solo in circostanze eccezionali e deve essere debitamente provata, documentata e comunicata in sede legale.
Le normative offrono linee guida per valutare e affrontare la questione accessibilità, garantendo che le imprese possano adempiere ai requisiti di accessibilità in modo proporzionato alle loro risorse e capacità, senza compromettere l'obiettivo di assicurare un'accessibilità adeguata per tutti.
Di conseguenza, è consigliabile considerare l'onere sproporzionato come una risorsa da utilizzare solo in situazioni estreme.
È essenziale valutare attentamente la propria situazione, anche con il supporto di una consulenza specializzata in materia di accessibilità per esplorare le opzioni disponibili per raggiungere la conformità. È importante ricordare che l'inadempienza agli obblighi di accessibilità può comportare sanzioni fino al 5% del fatturato, come stabilito dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 82/2022.
Onere sproporzionato ed enti pubblici
Il riferimento normativo per il concetto di onere sproporzionato per la PA è il capitolo 6 delle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, che sintetizza quanto stabilito dalla Legge Stanca (e successiva riforma tramite D.Lgs. 106/2018) in attuazione della direttiva ue 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Così come definito all’interno del D.Lgs. 106/2018, l’onere sproporzionato è un “onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'.”.
L’onere sproporzionato si configura quindi come una deroga alle prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla Legge Stanca, che può essere invocata solo per motivazioni legittime e giustificate. In altre parole, per potersi avvalere dell’onere sproporzionato occorre che questo sia sempre dimostrabile, e giustificato.
I casi di deroga
L’art. 3-ter, comma 2 della Legge n.4/2004 individua quattro casi di deroga, cioè quattro misure generali alle quali è possibile opporre un onere sproporzionato. Esse sono:
- onere organizzativo eccessivo;
- onere finanziario eccessivo;
- rischio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di adempiere allo scopo prefissato;
- rischio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i propri compiti e servizi.
L’individuazione dell’onere sproporzionato deve fondarsi solo su motivazioni legittime che non includono i tempi di sviluppo, la mancanza di informazioni e la mancanza di carattere prioritario per interventi sull'accessibilità.
In caso di onere sproporzionato, è importante sottolineare che il soggetto erogatore deve comunque cercare soluzioni alternative per garantire la massima accessibilità possibile, fornendo anche spiegazioni sulle parti non accessibili e proponendo alternative accessibili.
Come valutare e documentare l'onere sproporzionato
Come stabilito all’interno delle linee guida AgID nel paragrafo sui casi di deroga, per ciascuna casistica vanno valutati specifici aspetti.
Per verificare la presenza di un onere organizzativo eccessivo, è necessario confrontare la dimensione dell'ente erogatore con i benefici derivanti dall'accessibilità. Per quanto riguarda l'onere finanziario eccessivo, è importante valutare i costi necessari per garantire l'accessibilità rispetto ai benefici per le persone con disabilità, tenendo conto delle risorse disponibili. Le misure che potrebbero pregiudicare la capacità del soggetto erogatore di adempiere ai propri scopi o di pubblicare informazioni necessarie non osservano valutazioni discrezionali, ma devono essere basate su impedimenti tecnici concreti.
Sono previsti inoltre ulteriori casi di deroga in cui l'onere sproporzionato può essere applicato a determinati contenuti di siti web e applicazioni mobili, come i media basati sul tempo preregistrati o le riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni storico-culturali, che potrebbero essere esclusi dagli obblighi di accessibilità sempre previa adeguata giustificazione.
Leggi l'articolo "Dichiarazione di accessibilità AgID per la PA: cos'è e a cosa serve"
Come adeguarsi agli standard di accessibilità senza costi sproporzionati
Considerando le normative nazionali ed europee sull'accessibilità, è chiaro che sia fondamentale agire prontamente per adeguarsi ai regolamenti e garantire un ambiente digitale inclusivo entro la scadenza del 28 giugno 2025, quando lo European Accessibility Act diventerà legge.
Fortunatamente, esistono soluzioni che permettono di raggiungere la conformità a costi assolutamente sostenibili.
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