Nel contesto delle verifiche dell’accessibilità, accanto alla verifica tecnica la verifica soggettiva riveste un ruolo fondamentale nel comprovare l’effettiva accessibilità di siti web e applicazioni mobile.
Con riferimento all’accessibilità di siti web e app, in questo articolo approfondiamo il ruolo della verifica soggettiva, anche alla luce delle principali normative nazionali e internazionali.
Perché la verifica soggettiva?
Le linee guida di AgID, in attuazione della Legge Stanca 4/2004, della direttiva UE 2016/2102 e della direttiva UE 2019/882, dispongono che le Amministrazioni svolgano una verifica soggettiva dell’accessibilità degli strumenti informatici, inclusi siti web e applicazioni mobile.
Questa verifica deve essere svolta da uno o più esperti di fattori umani e da un gruppo di valutazione costituito da persone con varie tipologie di disabilità. In sostanza, si tratta di una verifica più approfondita che si aggiunge alla verifica tecnica e che con quest’ultima compone l’insieme delle verifiche di accessibilità per siti web e app, necessarie ai fini della compilazione della dichiarazione di accessibilità per la PA.
Chi deve fare la verifica soggettiva del proprio sito web o app?
Per dare una risposta il più possibile esauriente a questa domanda dobbiamo prendere tutti i soggetti individuati dalla legge Stanca a cui sono rivolte le linee guida dell’AgID, ovvero:
- le pubbliche amministrazioni (di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni)
- enti pubblici economici
- aziende private concessionarie di servizi pubblici
- aziende municipalizzate regionali
- enti di assistenza e di riabilitazione pubblici
- aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
- aziende appaltatrici di servizi informatici
- organismi di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva UE 2014/24)
- tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet
Da tutti questi soggetti sono esclusi i soggetti sotto soglia comunitaria. Nelle Linee Guida viene infatti specificato che, dato l’impegno necessario per svolgere analisi più approfondite di siti e applicazioni, per evitare la clausola dell’onere sproporzionato la verifica soggettiva è obbligatoria solo per le forniture sopra soglia (art. 35 D.Lgs. 50/2016).
Il concetto di soglia comunitaria
Per capire a cosa ci si riferisce quando si parla di sopra o sotto soglia comunitaria è necessario sapere che quando un appalto pubblico supera una certa soglia di denaro assume rilevanza europea e diventa soggetto a particolari regole.
Tali soglie vengono periodicamente aggiornate con provvedimento della Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. In particolare, dal 1 gennaio 2024 le soglie risultano modificate secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 16/11/2023.
Per fare un esempio pratico nei settori ordinari (che sono tutti quelli che escludono quelli speciali, ovvero ad esempio gas, energia, elettricità, acqua, servizi di trasporto, ecc) le soglie sono state così stabilite:
- € 143.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- € 5.538.000 per gli appalti di lavori pubblici.
Come indicato sempre all’interno delle Linee Guida per l’accessibilità degli strumenti informatici di AgID, per le forniture sotto soglia comunitaria viene comunque richiesto di poter utilizzare “almeno una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità”.
L’AgID, nel Manuale di Verifica soggettiva riporta anche la seguente tabella che può risultare utile per comprendere meglio la differenza tra verifica soggettiva per i “sopra soglia”e test di usabilità per i “sotto soglia”.
Contesto |
Fornitura “sopra soglia” |
Fornitura “sotto soglia” |
Esperto di fattori umani |
Necessario |
Opzionale |
Test di usabilità |
Necessario |
Necessario |
Modalità delle prove di test |
Libere, per obiettivi, euristiche |
Prove euristiche |
Valutazioni con 12 criteri |
Necessario |
Opzionale |
Test con utenti disabili |
Necessario (7 tipi di disabilità) |
Opzionale |
Processo di verifica |
Completa |
Semplificata |
Rapporto conclusivo |
Necessario |
Opzionale |
Appurato il concetto di sopra/sotto soglia, vediamo nel concreto come si articola la verifica soggettiva dell’accessibilità per i siti web.
Come si svolge la verifica soggettiva di un sito web
La verifica soggettiva per i siti web, spiegano le Linee Guida dell’AgID al capitolo 3.2.2.1. Verifica soggettiva, si articola in 4 fasi:
- uno o più esperti di fattori umani simulano scopi e modi dell’interazione dell’utente, costruiscono cioè scenari d’uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell’utente;
- si costruisce un gruppo di valutazione. I componenti disabili di questo gruppo utilizzano le proprie tecnologie assistive. Fanno parte del gruppo utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.
- il gruppo di valutazione esegue il task definito dagli esperti, sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), che in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio). Le prove, basate sulla interazione con l’ambiente, vengono svolte in forma libera o per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici. Il gruppo di valutazione è guidato dall’esperto di fattori umani, che nel corso della navigazione libera raccoglie i commenti e osservazioni sul comportamento dell’utente, mentre nella prova su compiti specifici registra il tipo di compito, il tempo impiegato per svolgerlo e gli eventuali errori commessi, oltre ai commenti e osservazioni sul comportamento dell’utente.
- si valutano i risultati e si elabora il rapporto conclusivo in cui l’esperto di fattori umani esprime la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva effettuata, le considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito e i dati sulle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati.
I criteri di valutazione della verifica soggettiva dei siti web
Le Linee Guida elencano anche i 12 criteri su cui basare la verifica soggettiva dei siti web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet:
- percezione: informazioni e comandi devono essere chiari;
- comprensibilità: devono essere facili da capire;
- operabilità: devono poter essere facilmente usati;
- coerenza: gli elementi usati devono avere lo stesso significato in tutto l’ambiente;
- salvaguardia della salute: l’ambiente deve favorire il benessere psicofisico;
- sicurezza: transazioni e dati devono essere gestiti in sicurezza;
- trasparenza: l’ambiente deve comunicare l’effetto delle azioni compiute e le informazioni per poter fare valutazioni corrette;
- apprendibilità: l’ambiente deve favorirla;
- aiuto e documentazione: le funzioni di aiuto devono essere facilmente raggiungibili ed essere pertinenti;
- tolleranza agli errori: l’ambiente deve essere costruito in modo da prevenirli ma, nel caso si verificassero, deve fornire messaggi che li individuano e forniscono indicazioni per superarli;
- gradevolezza: l’ambiente deve favorire e mantenere l’interesse dell’utente;
- flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.
La verifica soggettiva di accessibilità di un app mobile
Secondo le Linee Guida per l’accessibilità degli strumenti informatici di AgID, la verifica soggettiva delle applicazioni mobili deve rispettare i requisiti tecnici della Legge n. 4/2004, attuando le prescrizioni dell’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102.
Sempre per evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, la procedura di verifica utilizzata per i siti web descritta nel paragrafo 3.2.2.1 delle Linee Guida può essere adattata per le applicazioni mobili ed è obbligatoria per le forniture sopra soglia comunitaria, come stabilito dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Per forniture sotto soglia comunitaria, è possibile utilizzare una metodologia semplificata, ad esempio eseguendo test di usabilità basati su analisi euristiche condotti da funzionari opportunamente formati del soggetto erogatore, coinvolgendo persone con disabilità.
La soluzione UserWay per la verifica soggettiva di siti web e app
È evidente che questo tipo di verifica richiede una notevole competenza tecnica, anche per uno sviluppatore.
In questo caso, affidarsi ad esperti in accessibilità in grado di offrire un supporto competente può rappresentare la soluzione giusta per rendere i propri siti web e app accessibili ed evitare conseguenze legali.
Con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act a giugno 2025, sarà essenziale avere la sicurezza di operare nel rispetto delle normative, offrendo a tutti gli utenti un’esperienza inclusiva e accessibile, indipendentemente dalle abilità di ognuno.
Per chi desidera verificare l’accessibilità dei propri siti web e app mobile, UserWay mette a disposizione un audit di accessibilità per siti web o applicazioni mobile, un servizio di analisi e reporting di alto livello per valutare il livello di conformità alle WCAG, dando al tuo team un rapporto di verifica con indicazioni su come intervenire per soddisfare i requisiti delle principali normative.
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